Il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, “Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale” all’art. 4, comma 1, introduce nel sistema tributario locale l’imposta di soggiorno.
La nuova entrata comunale derivata, può essere adottata sul territorio dei Comuni capoluogo di Provincia, sui territori delle unioni dei Comuni nonché su quello dei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte. Solo questi enti locali possono istituire con deliberazione di Consiglio, l’imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno.

Per la dichiarazione quadrimestrale telematica cliccare qui

Torna su